IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  E'  istituito  il  fondo  regionale  per  l'ambiente,  per  il
finanziamento di progetti concernenti:
     a) intervento per la tutela, conservazione e recupero ambientale
del patrimonio indisponibile della Regione;
     b)   interventi   e   programmi   per   la  conservazione  e  la
valorizzazione dei parchi e delle riserve naturali;
     c)  realizzazione  della  carta geologica, dei relativi supporti
cartografici ed informatici e di carte tematiche ambientali;
     d)  acquisizione  di  terreni  di  elevato  valore ambientale da
includere nel patrimonio indisponibile regionale;
     e)   interventi  di  recupero  e  valorizzazione  ambientale  in
attuazione dei piani territoriali di area di cui alla L.R.  8  giugno
1987,  n.  28, con esclusione di quelli ricadenti su parchi e riserve
naturali gia' previsti dalla precedente lettera b).